|
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Art. 18. Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. ART. 13 (Modifiche all’articolo 18 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.
All’articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare
i lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza
degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”; b)
dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) nei casi di sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;”; c)
la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) consegnare tempestivamente al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in
azienda;”; d)
alla lettera p), dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti:
“anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,”
ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il documento è consultato
esclusivamente in azienda.”; e)
la lettera r)
è
sostituita dalla seguente: “r)
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per
mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;”; f)
la lettera aa)
è
sostituita dalla seguente: “aa)
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,
nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati;”. 2.
All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.
L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo
alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di
sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.”. 3.
All’articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il datore
di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”. ART.
14 (Modifiche
all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti”. |